Reato di frode assicurativa: non serve riscuotere l’indennizzo per consumarlo

Reato di frode assicurativa: non serve riscuotere l’indennizzo per consumarlo
14 Novembre 2016: Reato di frode assicurativa: non serve riscuotere l’indennizzo per consumarlo 14 Novembre 2016

Il caso è, purtroppo, uno dei tanti. Ad un automobilista condannato per frode assicurativa era stato contestato di aver richiesto il risarcimento del danno asseritamente riportato in conseguenza di un incidente stradale che affermava essersi verificato con la dinamica descritta in un modulo C.A.I., ma che, in realtà, si appurava poi non essere mai avvenuto. La vicenda è giunta all’esame della Cassazione penale (II sezione) che, con la sentenza n. 43095/2016, ha, fra l’altro, ribadito che quello previsto dall’art. 642 cod. pen. è un “delitto a consumazione anticipata che si esaurisce, con riferimento alla fattispecie contestata, con la denuncia di un falso sinistro e prescinde dall’effettiva riscossione dell’indennizzo assicurativo” da parte di chi ha perpetrato la frode. Infatti, il secondo comma dell’art. 642 cod. pen. punisce, fra l’altro, la condotta di colui che “denuncia un sinistro non accaduto”, per cui il reato si consuma con la richiesta di risarcimento, non essendo necessario che questo venga riscosso. La consumazione del reato prescinde quindi dalla soddisfazione dell’intento fraudolento, e cioè dalla percezione del risarcimento richiesto. In tal modo la legge anticipa la soglia di tutela del bene giuridico protetto, prevedendo un reato di pericolo, punibile anche se in concreto il suo autore non abbia conseguito alcun vantaggio e la parte offesa non ne abbia risentito alcun danno.

Altre notizie